ASSOCIAZIONE
INFOCIVICA STATUTO
Art. 1) - Costituzione denominazione
e sede
E' costituita
l'Associazione “Infocivica – Gruppo di Amalfi” per
brevità denominata “Infocivica”, senza fini di lucro,
apartitica e aconfessionale, con sede in Roma, presso Studio
Legale Lemme, Corso di Francia, 197.
La durata
dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2023.
Art.
2) - Scopi e finalità.
L'Associazione
intende favorire il rapporto tra i cittadini, le istituzioni
e gli organismi pubblici, sia in ambito nazionale, europeo
e internazionale, sia in ambito regionale e locale, avvalendosi
di qualsiasi strumento o mezzo. A tale fine l'Associazione
si propone altresì di favorire l'ideazione e la realizzazione
di programmi di servizio pubblico e servizi di pubblica utilità nella
società dell'informazione.
In particolare
essa potrà:
favorire
la nascita di una Associazione legalmente riconosciuta
e successivamente di una Fondazione al fine di servire
gli scopi sociali;
promuovere, organizzare, coordinare, attuare,
gestire e realizzare studi, ricerche ed altre attività sociali,
culturali, educative e formative, nonché iniziative
editoriali anche multimediali in favore dei soci e di enti,
istituzioni, fondazioni, società ed altri organismi
pubblici e privati, italiani e stranieri;
promuovere contatti con altri organismi di
pubblica utilità al fine di realizzare scambi di informazioni
e di esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione;
acquistare,
e/o chiedere in concessione e/o amministrare beni occorrenti
per la realizzazione delle iniziative dell'associazione;
stipulare con Enti pubblici e privati di qualunque
natura convenzioni aventi per oggetto finalità e obbiettivi
coerenti con i principi dell'associazione;
affiliarsi
a federazioni, iscriversi in albi ed in ogni altra organizzazione
che sia direttamente od indirettamente collegata agli scopi
dell'Associazione stessa, osservandone le norme regolamentari;
organizzare
e/o promuovere e/o aderire a convegni, congressi, seminari,
tavole rotonde, riunioni, incontri, dibattiti e corsi.
Art. 3 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione deriva da quote sociali,
contributi pubblici e privati anche da parte di imprese,
contributi dei soci, donazioni e lasciti, rimborsi derivanti
da convenzioni.
Fanno
altresì parte del patrimonio i beni eventualmente
acquistati con i precitati proventi.
I proventi
delle attività non possono in nessun caso
essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
È fatto obbligo al Consiglio Direttivo di reinvestire
l'eventuale avanzo di gestione a favore dell'attività istituzionali
previste nel presente statuto.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l'Associazione i terzi creditori devono far valere i loro
diritti sul patrimonio dell'Associazione medesima e solo
in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle
persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
I fondi dell'Associazione potranno essere depositati presso
conti correnti, con firma anche disgiunta.
Art.
4 - Soci dell'Associazione e modalità di
iscrizione.
Hanno diritto ad associarsi tutti i cittadini italiani,
i cittadini di paesi dell'Unione Europea ed i cittadini di
qualunque altro paese, i quali posseggano competenze professionali
utili agli scopi dell'Associazione.
I soci possono essere fondatori, ordinari o onorari.
I soci
ordinari sono ammessi dietro presentazione di domanda al
Consiglio Direttivo in cui devono essere specificati i
dati anagrafici e la disponibilità a contribuire alle
attività dell'Associazione. Il Consiglio direttivo
può respingere la domanda.
Sono soci di diritto i soci fondatori.
Art
. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci ordinari
La qualifica
di socio è operativa dal momento dell'accettazione
della domanda proposta al Consiglio Direttivo e del versamento
della quota sociale.
Può essere motivatamente escluso, per delibera della
metà più uno del plenum dei componenti del
Consiglio direttivo o della maggioranza dell'Assemblea, il
socio:
a) che danneggia in qualunque modo moralmente o materialmente
l'Associazione oppure viene meno all'obbligo di rispetto
dei principi di confronto civile e democratico che la ispirano;
b) che non osserva le disposizioni del presente statuto
oppure le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
c) che, senza giustificato motivo, non adempie puntualmente
agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione
ivi compreso quello del versamento della quota sociale.
Nei casi
previsti dalle lettere b) e c) il socio deve essere invitato,
con adeguati mezzi di comunicazione, a mettersi in regola,
e la esclusione potrà avvenire solo trascorso
un mese dal detto invito e sempre ché il socio si
mantenga inadempiente.
L'esercizio sociale e finanziario decorre dal primo gennaio
di ciascun anno. I soci che entro il 30 novembre non abbiano
fatto pervenire lettera di dimissioni si intendono confermati
ed impegnati al versamento della quota sociale annuale.
Art. 6 - Organi dell'associazione
Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea
dei soci
il
Consiglio direttivo
il
Presidente
il
Tesoriere
il
Segretario generale
Il
Collegio dei sindaci
Le cariche associative sono elettive.
Art
. 7 - Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti i soci fondatori
e ordinari ed è ordinaria e/o straordinaria.
La convocazione
dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è fatta
dal Presidente a mezzo avviso postale, a mano, via fax o
e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
Nell'avviso deve essere indicata, oltre l'ordine del giorno,
la data della prima ed eventuale seconda convocazione.
Sono ammessi al voto i soci fondatori e quelli ordinari
in regola con la quota associativa.
Ogni socio
ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare
a mezzo di delega scritta rilasciata ad altro socio.
L'Assemblea
ordinaria è valida, qualunque sia l'oggetto
da trattare, in prima convocazione, quando siano presenti
la metà più uno dei soci, in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'Assemblea
ordinaria è convocata dal Presidente
dell'Associazione che la presiede, almeno una volta l'anno
per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
Può essere inoltre convocata su richiesta di un terzo
dei soci.
L'Assemblea
elegge esclusivamente tra i soci il Presidente, uno o più Vicepresidenti,
il Segretario generale, il Tesoriere e gli altri membri
del Consiglio direttivo.
La votazione
per l'elezione del Presidente avviene per maggioranza semplice.
Il Presidente eletto propone alla approvazione dell'Assemblea
la nomina di uno o più Vicepresidenti,
del Segretario generale e del Tesoriere, nonché il
numero degli altri membri da eleggere nel Consiglio direttivo.
La votazione di questi avviene a scrutinio segreto e ciascun
socio può indicare fino a due terzi dei membri da
eleggere.
Il Presidente eletto propone alla approvazione dell'Assemblea
il Presidente e altri due membri del Collegio dei sindaci.
Tutte le cariche sociali hanno mandato triennale e sono
rieleggibili.
L'Assemblea
straordinaria viene convocata quando il Presidente lo ritiene
opportuno oppure quando ne è fatta richiesta
da parte di metà dei soci.
L'Assemblea
straordinaria decide sulla modifica dello Statuto, l'estinzione
anticipata dell'Associazione e sulle altre materie attribuite
alla sua competenza dalla legge; essa è validamente
costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, con
la presenza personale o per delega di almeno la metà più uno
dei soci, e delibera con le maggioranze di cui all'art. 21
c.c.
Art
. 8 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio
Direttivo è composto dal Presidente,
da uno o più Vicepresidenti, dal Segretario generale,
dal Tesoriere e dagli altri consiglieri eletti dalla Assemblea.
Ciascuno ha diritto di voto. Le delibere vanno prese a maggioranza
dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno
su invito del Presidente o in sua assenza di un Vicepresidente
o infine di due terzi dei suoi componenti.
Le riunioni
del Consiglio direttivo sono valide se è presente
almeno la metà dei consiglieri.
I consiglieri decadono automaticamente dalla carica in caso
di due assenze consecutive non adeguatamente giustificate.
Il Consiglio direttivo:
è competente
su tutto quanto attiene le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'Associazione che rientrino nell'oggetto
sociale, fatta eccezione di quanto il presente statuto
o la legge demandano specificatamente all'Assemblea dei
soci;
istituisce una Consulta scientifica, incaricata
di esprimere pareri sulle attività dell'Associazione,
e priva di rappresentatività esterna, designandone
il Coordinatore; i membri della Consulta scientifica vengono
proposti alla approvazione del Consiglio dal Coordinatore,
anche tra i non soci;
può istituire, definendone le finalità e
le modalità di funzionamento, un Consiglio dei garanti
e/o Commissioni con specifiche competenze;
valuta le domande di ammissione dei soci, e
le approva col voto favorevole della metà più uno
del plenum dei suoi componenti;
delibera,
col voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti,
la adesione dei soci onorari;
delibera la cancellazione dei soci ordinari
secondo le modalità indicate all'art. 5;
stabilisce
annualmente l'ammontare della quota associativa;
su proposta del Presidente, attribuisce la
delega per la gestione dei mandati di pagamento e per la
gestione dei conti correnti al Presidente, a uno o più Vicepresidenti
e al Tesoriere in forma congiunta o disgiunta;
può decidere il trasferimento della
sede sociale in qualsiasi località italiana;
è competente circa la eventuale attribuzione
ai soci e/o ai non soci di incarichi professionali e/o per
la fornitura di servizi, secondo parametri di equità e
congruità e nel pieno rispetto delle norme vigenti
in Italia e, in quanto applicabili, nella Comunità Europea;
approva
annualmente il bilancio e il rendiconto economico predisposti
dal Tesoriere in tempo utile per la presentazione alla
Assemblea dei soci;
su proposta del Presidente, può cooptare
nel Consiglio direttivo soci in qualità di esperti
senza diritto di voto.
Art
. 9 – Presidente, Vicepresidenti,
Segretario generale e Tesoriere
La gestione
degli affari ordinari dell'Associazione è demandata
al Presidente, ai Vicepresidenti, al Segretario generale
e al Tesoriere che si riuniscono informalmente in Consiglio
di presidenza, anche in forma telematica. Il Presidente,
quando la materia lo richiede, può convocare il Collegio
dei sindaci.
La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente
o, in caso di suo prolungato impedimento o di assenza, a
uno dei Vicepresidenti.
Il Segretario
generale dà esecuzione alle deliberazioni
dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, ed è responsabile
dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo.
Il Tesoriere
cura l'amministrazione e si incarica della riscossione
delle entrate e della gestione delle spese, della tenuta
dei libri sociali e contabili. Provvede anche alla conservazione
della proprietà dell'Associazione e
alle spese da pagarsi su mandato di chi ne ha avuto delega
dal Consiglio direttivo. Ha l'obbligo di predisporre annualmente
per il Consiglio direttivo la redazione del bilancio e del
rendiconto economico.
Art
. 10 - Collegio dei sindaci
Il Collegio
dei sindaci, composto di tre membri, viene eletto su proposta
del Presidente dall'Assemblea ordinaria, che designa altresì chi tra essi svolgerà l'incarico
di Presidente.
Il Collegio
dei sindaci redige una propria relazione al bilancio annuale,
assiste senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio
direttivo, ha accesso ai libri e alle carte contabili dell'Associazione,
può formulare proprie
raccomandazioni di natura contabile al Consiglio.
Art.
11 - Gratuità delle cariche
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito,
salvo i rimborsi previsti per le spese sostenute e documentate
effettuate per conto dell'Associazione.
Art. 12 - Scioglimento e norme di rinvio
Lo scioglimento
dell'Associazione è deliberato in
sede di assemblea straordinaria previo il parere favorevole
del Consiglio direttivo.
Le eventuali
attività risultanti al momento dello
scioglimento saranno devolute ad altre associazioni senza
fini di lucro.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento
alle norme di legge, in quanto applicabili.
Art.
13 – Norma transitoria
Il Presidente
avrà facoltà di attribuire la
qualifica di socio fondatore a persone fisiche che ne facciano
domanda entro il 31 dicembre 2003.
F.to
Ugo Cavaterra
Nicola Cona
Felicia Conte
Pasquale Deseriis
Luciano Gambardella
Tiziano Cristani
Giancarlo Loquenzi
Bruno Maria Somalvico
Andrea Melodia
Beniamino Olivi detto Bino
Paolo Fenoaltea notaio
Roma, 18 dicembre 2003
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