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di servizi di pubblica utilità nella società dell'informazione.“
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ASSOCIAZIONE INFOCIVICA STATUTO

 

Art. 1) - Costituzione denominazione e sede

E' costituita l'Associazione “Infocivica – Gruppo di Amalfi” per brevità denominata “Infocivica”, senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale, con sede in Roma, presso Studio Legale Lemme, Corso di Francia, 197.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2023.

 

Art. 2) - Scopi e finalità.

L'Associazione intende favorire il rapporto tra i cittadini, le istituzioni e gli organismi pubblici, sia in ambito nazionale, europeo e internazionale, sia in ambito regionale e locale, avvalendosi di qualsiasi strumento o mezzo. A tale fine l'Associazione si propone altresì di favorire l'ideazione e la realizzazione di programmi di servizio pubblico e servizi di pubblica utilità nella società dell'informazione.

In particolare essa potrà:

•  favorire la nascita di una Associazione legalmente riconosciuta e successivamente di una Fondazione al fine di servire gli scopi sociali;

•  promuovere, organizzare, coordinare, attuare, gestire e realizzare studi, ricerche ed altre attività sociali, culturali, educative e formative, nonché iniziative editoriali anche multimediali in favore dei soci e di enti, istituzioni, fondazioni, società ed altri organismi pubblici e privati, italiani e stranieri;

•  promuovere contatti con altri organismi di pubblica utilità al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione;

•  acquistare, e/o chiedere in concessione e/o amministrare beni occorrenti per la realizzazione delle iniziative dell'associazione;

•  stipulare con Enti pubblici e privati di qualunque natura convenzioni aventi per oggetto finalità e obbiettivi coerenti con i principi dell'associazione;

•  affiliarsi a federazioni, iscriversi in albi ed in ogni altra organizzazione che sia direttamente od indirettamente collegata agli scopi dell'Associazione stessa, osservandone le norme regolamentari;

•  organizzare e/o promuovere e/o aderire a convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, riunioni, incontri, dibattiti e corsi.

 

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione deriva da quote sociali, contributi pubblici e privati anche da parte di imprese, contributi dei soci, donazioni e lasciti, rimborsi derivanti da convenzioni.

Fanno altresì parte del patrimonio i beni eventualmente acquistati con i precitati proventi.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

È fatto obbligo al Consiglio Direttivo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore dell'attività istituzionali previste nel presente statuto.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione medesima e solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I fondi dell'Associazione potranno essere depositati presso conti correnti, con firma anche disgiunta.

Art. 4 - Soci dell'Associazione e modalità di iscrizione.

Hanno diritto ad associarsi tutti i cittadini italiani, i cittadini di paesi dell'Unione Europea ed i cittadini di qualunque altro paese, i quali posseggano competenze professionali utili agli scopi dell'Associazione.

I soci possono essere fondatori, ordinari o onorari.

I soci ordinari sono ammessi dietro presentazione di domanda al Consiglio Direttivo in cui devono essere specificati i dati anagrafici e la disponibilità a contribuire alle attività dell'Associazione. Il Consiglio direttivo può respingere la domanda.

Sono soci di diritto i soci fondatori.

 

Art . 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci ordinari

La qualifica di socio è operativa dal momento dell'accettazione della domanda proposta al Consiglio Direttivo e del versamento della quota sociale.

Può essere motivatamente escluso, per delibera della metà più uno del plenum dei componenti del Consiglio direttivo o della maggioranza dell'Assemblea, il socio:

a) che danneggia in qualunque modo moralmente o materialmente l'Associazione oppure viene meno all'obbligo di rispetto dei principi di confronto civile e democratico che la ispirano;

b) che non osserva le disposizioni del presente statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;

c) che, senza giustificato motivo, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione ivi compreso quello del versamento della quota sociale.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il socio deve essere invitato, con adeguati mezzi di comunicazione, a mettersi in regola, e la esclusione potrà avvenire solo trascorso un mese dal detto invito e sempre ché il socio si mantenga inadempiente.

L'esercizio sociale e finanziario decorre dal primo gennaio di ciascun anno. I soci che entro il 30 novembre non abbiano fatto pervenire lettera di dimissioni si intendono confermati ed impegnati al versamento della quota sociale annuale.

 

Art. 6 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

•  l'Assemblea dei soci

•  il Consiglio direttivo

•  il Presidente

•  il Tesoriere

•  il Segretario generale

•  Il Collegio dei sindaci

Le cariche associative sono elettive.

 

Art . 7 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci fondatori e ordinari ed è ordinaria e/o straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è fatta dal Presidente a mezzo avviso postale, a mano, via fax o e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso deve essere indicata, oltre l'ordine del giorno, la data della prima ed eventuale seconda convocazione.

Sono ammessi al voto i soci fondatori e quelli ordinari in regola con la quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta rilasciata ad altro socio.

L'Assemblea ordinaria è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione che la presiede, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Può essere inoltre convocata su richiesta di un terzo dei soci.

L'Assemblea elegge esclusivamente tra i soci il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Segretario generale, il Tesoriere e gli altri membri del Consiglio direttivo.

La votazione per l'elezione del Presidente avviene per maggioranza semplice. Il Presidente eletto propone alla approvazione dell'Assemblea la nomina di uno o più Vicepresidenti, del Segretario generale e del Tesoriere, nonché il numero degli altri membri da eleggere nel Consiglio direttivo. La votazione di questi avviene a scrutinio segreto e ciascun socio può indicare fino a due terzi dei membri da eleggere.

Il Presidente eletto propone alla approvazione dell'Assemblea il Presidente e altri due membri del Collegio dei sindaci.

Tutte le cariche sociali hanno mandato triennale e sono rieleggibili.

L'Assemblea straordinaria viene convocata quando il Presidente lo ritiene opportuno oppure quando ne è fatta richiesta da parte di metà dei soci.

L'Assemblea straordinaria decide sulla modifica dello Statuto, l'estinzione anticipata dell'Associazione e sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge; essa è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza personale o per delega di almeno la metà più uno dei soci, e delibera con le maggioranze di cui all'art. 21 c.c.

 

Art . 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti, dal Segretario generale, dal Tesoriere e dagli altri consiglieri eletti dalla Assemblea. Ciascuno ha diritto di voto. Le delibere vanno prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su invito del Presidente o in sua assenza di un Vicepresidente o infine di due terzi dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide se è presente almeno la metà dei consiglieri.

I consiglieri decadono automaticamente dalla carica in caso di due assenze consecutive non adeguatamente giustificate.

Il Consiglio direttivo:

•  è competente su tutto quanto attiene le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quanto il presente statuto o la legge demandano specificatamente all'Assemblea dei soci;

•  istituisce una Consulta scientifica, incaricata di esprimere pareri sulle attività dell'Associazione, e priva di rappresentatività esterna, designandone il Coordinatore; i membri della Consulta scientifica vengono proposti alla approvazione del Consiglio dal Coordinatore, anche tra i non soci;

•  può istituire, definendone le finalità e le modalità di funzionamento, un Consiglio dei garanti e/o Commissioni con specifiche competenze;

•  valuta le domande di ammissione dei soci, e le approva col voto favorevole della metà più uno del plenum dei suoi componenti;

•  delibera, col voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, la adesione dei soci onorari;

•  delibera la cancellazione dei soci ordinari secondo le modalità indicate all'art. 5;

•  stabilisce annualmente l'ammontare della quota associativa;

•  su proposta del Presidente, attribuisce la delega per la gestione dei mandati di pagamento e per la gestione dei conti correnti al Presidente, a uno o più Vicepresidenti e al Tesoriere in forma congiunta o disgiunta;

•  può decidere il trasferimento della sede sociale in qualsiasi località italiana;

•  è competente circa la eventuale attribuzione ai soci e/o ai non soci di incarichi professionali e/o per la fornitura di servizi, secondo parametri di equità e congruità e nel pieno rispetto delle norme vigenti in Italia e, in quanto applicabili, nella Comunità Europea;

•  approva annualmente il bilancio e il rendiconto economico predisposti dal Tesoriere in tempo utile per la presentazione alla Assemblea dei soci;

•  su proposta del Presidente, può cooptare nel Consiglio direttivo soci in qualità di esperti senza diritto di voto.

 

Art . 9 – Presidente, Vicepresidenti, Segretario generale e Tesoriere

La gestione degli affari ordinari dell'Associazione è demandata al Presidente, ai Vicepresidenti, al Segretario generale e al Tesoriere che si riuniscono informalmente in Consiglio di presidenza, anche in forma telematica. Il Presidente, quando la materia lo richiede, può convocare il Collegio dei sindaci.

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente o, in caso di suo prolungato impedimento o di assenza, a uno dei Vicepresidenti.

Il Segretario generale dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, ed è responsabile dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo.

Il Tesoriere cura l'amministrazione e si incarica della riscossione delle entrate e della gestione delle spese, della tenuta dei libri sociali e contabili. Provvede anche alla conservazione della proprietà dell'Associazione e alle spese da pagarsi su mandato di chi ne ha avuto delega dal Consiglio direttivo. Ha l'obbligo di predisporre annualmente per il Consiglio direttivo la redazione del bilancio e del rendiconto economico.

 

Art . 10 - Collegio dei sindaci

Il Collegio dei sindaci, composto di tre membri, viene eletto su proposta del Presidente dall'Assemblea ordinaria, che designa altresì chi tra essi svolgerà l'incarico di Presidente.

Il Collegio dei sindaci redige una propria relazione al bilancio annuale, assiste senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo, ha accesso ai libri e alle carte contabili dell'Associazione, può formulare proprie raccomandazioni di natura contabile al Consiglio.

 

Art. 11 - Gratuità delle cariche

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per le spese sostenute e documentate effettuate per conto dell'Associazione.

 

Art. 12 - Scioglimento e norme di rinvio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato in sede di assemblea straordinaria previo il parere favorevole del Consiglio direttivo.

Le eventuali attività risultanti al momento dello scioglimento saranno devolute ad altre associazioni senza fini di lucro.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, in quanto applicabili.

Art. 13 – Norma transitoria

Il Presidente avrà facoltà di attribuire la qualifica di socio fondatore a persone fisiche che ne facciano domanda entro il 31 dicembre 2003.

F.to

Ugo Cavaterra

Nicola Cona

Felicia Conte

Pasquale Deseriis

Luciano Gambardella

Tiziano Cristani

Giancarlo Loquenzi

Bruno Maria Somalvico

Andrea Melodia

Beniamino Olivi detto Bino

Paolo Fenoaltea notaio

Roma, 18 dicembre 2003