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DOCUMENTI DI LAVORO per la CONFERENZA INFOCIVICA


Revisione della direttiva "Televisione senza frontiere"

La revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" (TSF) è volta ad adattare e ammodernare le norme esistenti. La principale motivazione alla base di tale revisione è quella di tenere conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti avvenuti nella struttura del mercato degli audiovisivi. Ulteriori obiettivi consistono nel ridurre gli oneri normativi imposti ai fornitori di servizi audiovisivi, agevolando al tempo stesso il finanziamento dei contenuti audiovisivi europei.

ATTO
Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

SINTESI
La direttiva "Servizi di media audiovisivi" modifica la direttiva Televisione senza frontiere (TSF) adottata nel 1989 e modificata una prima volta nel 1997. L'obiettivo è istituire un quadro moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi.
La Commissione propone una revisione basata su una nuova definizione dei servizi di media audiovisivi, svincolata dalle tecniche di trasmissione.
Distinzione tra servizi "lineari" e servizi "non lineari"
La nuova direttiva definisce il concetto di "servizi di media audiovisivi" compiendo una distinzione tra:
servizi lineari*, che designano i servizi di televisione tradizionale, internet, la telefonia mobile che i telespettatori ricevono passivamente; e
servizi non lineari*, cioè i servizi di televisione a richiesta che i telespettatori scelgono di vedere (servizi di video on demand, ad esempio).
In base a questa differenziazione, la presente direttiva:
ammoderna e semplifica il quadro normativo per i servizi lineari;
introduce norme minime per i servizi non lineari, in particolare in materia di tutela dei minori, di prevenzione dell'odio razziale e di divieto della pubblicità clandestina *.
Tutti questi servizi beneficeranno del principio del paese d'origine e saranno pertanto tenuti a rispettare esclusivamente le disposizioni giuridiche in vigore nel loro paese di stabilimento. I vantaggi di tale principio sono così estesi ai servizi non lineari, garantendo anche a questi le migliori condizioni per il successo commerciale.
Qualora esistano le condizioni per cui le emittenti di altri Stati membri possano aggirare le norme più severe dello Stato membro di destinazione, si applica una nuova procedura in due tappe. Si avvia una trattativa tra i due Stati membri e, in caso di fallimento, la Commissione interviene per esaminare la compatibilità con il diritto comunitario dei provvedimenti proposti dallo Stato membro di destinazione.
Maggiore flessibilità delle norme che disciplinano la pubblicità
La direttiva semplifica e rende più flessibili le norme per l'inserimento della pubblicità; essa incoraggia altresì l'autoregolamentazione e la coregolamentazione nel settore.
Il tetto pubblicitario attuale di tre ore al giorno è abolito. La Commissione ha mantenuto il limite di 12 minuti all'ora per qualsiasi forma di pubblicità, al fine d'impedire un aumento della quantità complessiva di pubblicità.
In secondo luogo, anziché mantenere l'obbligo di prevedere intervalli di almeno 20 minuti tra le interruzioni pubblicitarie, la nuova direttiva concede alle emittenti la possibilità di scegliere il momento più adeguato per l'inserimento di messaggi pubblicitari all'interno delle trasmissioni.
La direttiva prevede, tuttavia, che le opere cinematografiche, le trasmissioni destinate ai bambini, i programmi d'attualità e i notiziari possano essere interrotti una sola volta ogni 35 minuti.
La direttiva sostiene le nuove forme di pubblicità come la pubblicità a schermo diviso (split screen), la pubblicità virtuale e la pubblicità interattiva.
Un quadro giuridico chiaro per gli "inserimenti di prodotti"
La direttiva definisce esplicitamente il concetto di "inserimento di prodotti" * e stabilisce un quadro giuridico chiaro in materia. L'inserimento di prodotti si riferisce all'utilizzo esplicito di un prodotto di una data marca da parte dei personaggi di un'opera cinematografica.
La Commissione autorizza l'inserimento di prodotti a condizione che sia chiaramente identificato come tale all'inizio della trasmissione. È fatto, tuttavia, divieto di inserire prodotti all'interno dei notiziari, delle trasmissioni d'attualità, dei documentari e dei programmi per bambini.
Pluralismo dei media
Per quanto riguarda la promozione del pluralismo dei media, applica tre tipi di provvedimenti:
l'obbligo per ogni Stato membro di garantire l'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione incaricata dell'attuazione delle disposizioni della direttiva;
il diritto per gli organismi di radiodiffusione televisiva di utilizzare i "brevi estratti" a condizioni non discriminatorie.
la promozione dei contenuti prodotti da società di produzione audiovisiva europee e indipendenti (disposizione già esistente all'interno dell'attuale direttiva TSF).
Promozione della diversità culturale
La promozione della diversità culturale si evidenzia nella questione dell'imposizione di quote di contenuti agli organismi di radiodiffusione televisiva e agli altri fornitori di servizi. La direttiva attualmente in vigore ribadisce l'impegno dell'UE a favore delle opere audiovisive europee in quanto permette agli Stati membri di imporre agli organismi di radiodiffusione televisiva quote di contenuti a favore delle produzioni europee, ogniqualvolta ciò sia possibile. Queste norme flessibili in materia di quote funzionano correttamente. Gli Stati membri, infatti, rispettano tali quote senza difficoltà e queste ultime hanno permesso di incentivare la produzione di contenuti europei e indipendenti.
Contesto
L'ammodernamento del quadro giuridico dei servizi di media audiovisivi rientra nell'ambito dell'impegno della Commissione a " legiferare meglio ", nonché in quello dell'iniziativa " i2010 - Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione " avviata dalla Commissione nel giugno 2005.


Termini chiave dell'atto

Servizi lineari: servizio di media audiovisivo ricevuto passivamente dall'utente, quali le trasmissioni televisive classiche, internet e la telefonia mobile (contenuti "push").

Servizio non lineare: un servizio di media audiovisivo non programmato che è richiesto dall'utente, quale il video su richiesta (contenuti "pull").

Pubblicità occulta: la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale quando è fatta dietro pagamento o altro compenso.

Inserimento di prodotti: ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, di norma dietro pagamento o altro compenso.

RIFERIMENTI

Atto Data di entrata in vigore - Data di scadenza Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri Gazzetta ufficiale
Direttiva 2007/65/CE [adozione: codecisione COD/2005/0260] 19.12.2007 19.12.2009 GU L 332 del 18.12.2007

ATTI COLLEGATI
DIRETTIVA TSF
Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive [Gazzetta ufficiale L 298 del 17.10.1989].
Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive [Gazzetta ufficiale L 202 del 30.7.1997].
PROCESSO DI REVISIONE DELLA DIRETTIVA TSF
Comunicazione interpretativa della Commissione relativa ad alcuni aspetti delle disposizioni della direttiva "Televisione senza frontiere" in materia di pubblicità televisiva [C(2004) 1450 - Gazzetta ufficiale C 102 del 28.4.2004].
Comunicazione della Commissione, del 15 dicembre 2003, sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva [COM(2003) 784 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].